Helda meaning.

Helda /ˈɦeld̪a/: antico nome germanico che significa "guerriera".

domenica 29 marzo 2015

Il diritto d'autore: dal recording al live.

In questo lavoro ho analizzato da diversi punti di vista il diritto d'autore, un istituto giuridico che ha il fine di tutelare le opere di ingegno, ovvero tutte quelle legate alla musica, all'arte, alla letteratura, al cinema, al teatro e anche alle scienze.
Ho scelto di occuparmi di questo argomento perché di frequente si pensa alla musica, al cinema o all'arte in generale come “passatempo”, dunque il lavoro dell'artista – in qualsiasi ambito adoperi – è istituzionalmente e spesso anche socialmente considerato di poco rilievo. Non a caso la pirateria, ovvero l'appropriazione totale o parziale di opere d'ingegno, è un fenomeno sempre più diffuso che non è solo dannoso per il mercato musicale, cinematografico, ecc., ma è anche un chiaro esempio della poca considerazione che generalmente si ha nei confronti di questi settori sebbene la musica, il cinema, i libri e quant'altro caratterizzino la vita di tutti i giorni di chiunque. Da qui dunque deriva la scelta di questo argomento, essendo però una musicologa e non una giurista, la mia analisi non entra nello specifico della legislazione in materia, di cui pure mi occupo sebbene in maniera non minuziosamente approfondita, bensì il mio elaborato si propone di offrire una panoramica del diritto d'autore nel suo aspetto storico, nella sua interazione con il digitale ed infine nell'ambito della musica dal vivo, dunque dal recording al live.
Pertanto è necessario sottolineare che il diritto d'autore non tutela né l'idea né l'eventuale supporto materiale che la contiene, bensì la forma espressiva che l'autore conferisce ad una particolare idea rendendola percepibile all'esterno, dunque unica in qualche modo.
Questo diritto e i vari annessi, spettano generalmente all'autore dell'opera d'ingegno a meno che questa non sia stata commissionata da terzi o realizzata per soggetti pubblici o privati che non perseguono scopo di lucro. All'autore vengono attribuiti diritti morali come il diritto di paternità e il diritto di integrità dell'opera, che hanno il fine di tutelare la reputazione dello stesso e diritti patrimoniali affinché egli possa trarre un guadagno dalle proprie creazioni. I primi sono irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili e possono essere esercitati anche da eventuali eredi, i secondi invece hanno durata limitata, ovvero tutta la vita dell'autore più settant'anni dopo la sua morte alla fine dei quali l'opera diventa di pubblico dominio.
Ma il diritto d'autore, rispetto ad altri istituti giuridici, è una conquista piuttosto recente. Un iniziale interesse a tutelare le opere d'ingegno, infatti, si sviluppa solo nel XV Secolo con la nascita della stampa e solo in ambito letterario, ma bisogna attendere il 1710 con lo Statute Of Anne emanato dalla Regina D'Inghilterra per ottenere una prima vera legislazione in materia di Copyright che, solo nell'Ottocento, ha iniziato ad occuparsi anche del settore musicale.
In Italia la Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore attribuisce in via esclusiva alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) fondata nel 1882, la funzione di protezione ed esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. In Italia la SIAE è tuttora l'ente di riferimento in materia di Copyright; assume la gestione di un'opera d'ingegno solo quando i titolari del diritto d'autore le affidano volontariamente le proprie opere, iscrivendosi mediante domanda di associazione o mandato e pagando un bollettino per ogni nuova opera.
Nel corso della recente storia della “musica leggera” e dei vari supporti materiali che l'hanno caratterizzata – dai vinili, alle compact cassette fino ai CD-Rom –, si sono progressivamente verificati svariati casi di elusione del diritto d'autore che hanno raggiunto livelli molto alti nello sviluppo di Internet e in particolare del cosiddetto Web 2.0 in cui tutti gli utenti possono condividere e fruire dei contenuti molto più facilmente. Questo è dovuto alla presenza sempre più diffusa di programmi e siti web facilmente accessibili che permettono di scaricare illegalmente la musica – così come anche altre opere d'ingegno – rendendo la pirateria un fenomeno sempre più presente e problematico. Inoltre Internet, per la sua caratteristica di fenomeno planetario che collega tutti i computer connessi ad una rete da ogni parte del mondo, non ha una legislazione univoca in quanto non sottostà a nessuna sovranità nazionale; pertanto nonostante le varie revisioni apportate alla Convenzione di Berna e quella di Roma e i risultati raggiunti con la pubblicazione del “Libro Verde” in cui viene affrontato il tema del diritto d'autore e le sue sfide con il digitale, non vi sono ancora esiti soddisfacenti per garantire a pieno la tutela del Copyright sul web.
Ma accanto ai numerosi programmi di pirateria, vi sono anche svariate piattaforme che hanno il fine di supportare il mercato della musica e i diritti degli artisti. Uno degli esempi più recenti e fortunati è il caso di Spotify, programma diffuso in numerosi paesi che nasce con l'obiettivo di diffonde legalmente un catalogo di musica in continua espansione, facendo accordi con le grandi Major discografiche e anche con molte etichette indipendenti, in modo da sostenere sia i grandi artisti che quelli emergenti mediante un doppio servizio: uno gratuito in cui la musica è intervallata dalla pubblicità ed un altro a pagamento che permette ascolti illimitati. Ogni qualvolta un brano venga riprodotto su Spotify, l'artista ne guadagna di diritti d'autore in quanto tutta la musica riprodotta è monitorata; pertanto grazie a questa piattaforma è stato registrato un calo del download illegale di musica, con poche eccezioni che vedono, purtroppo, l'Italia tra i paesi in cui il tasso di pirateria è ancora tra i più alti.
Infine ho analizzato le varie normative che caratterizzano le esibizioni dal vivo; queste in Italia sono il risultato di una stratificazione di leggi emanate nel corso degli anni e volte soprattutto a modificare le precedenti. Mi sono soffermata in particolare sul Live Music Act del Regno Unito e sul Decreto Valore Cultura diventato poi Legge 7 ottobre 2013, n. 112 che è stato influenzato in parte dalla legge inglese, sebbene si occupi principalmente di garantire una svolta importante per i siti archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia con il “Progetto Pompei”, di conferire maggiore importanza ai musei italiani e di dare la possibilità ai giovani di fare un tirocinio nel settore dell'arte e della cultura. Un elemento importante che accomuna il Live Music Act e la Legge Valore Cultura è il fine di semplificare la burocrazia per le esibizioni di musica dal vivo nei locali di fronte ad un pubblico massimo di duecento persone, dunque non bisogna più ottenere la licenza per organizzare questo genere di eventi live, però resta comunque necessario avere alcuni requisiti quali l'agibilità, la licenza di pubblico spettacolo, i requisiti di pubblica sicurezza previsti dal Testo Unico e bisogna continuare a pagare il diritto d'autore e quindi, nel caso specifico dell'Italia, ottenere il permesso dalla SIAE compilando il programma con tutte le opere eseguite effettivamente durante l'esibizione che deve essere firmato da tutti gli associati/mandati SIAE che abbiano preso parte all'esecuzione.
Dunque eludere il diritto d'autore non significa solo un mancato guadagno per l'autore a cui appartiene una determinata opera, ma soprattutto significa non rispettare il lavoro dell'autore stesso e ancora di più non dare il giusto valore al settore artistico a cui appartiene l'opera d'ingegno.
Quindi come vi sentireste se al posto di una canzone scaricata illegalmente, ad esempio, ci fosse il conto non pagato al ristorante?  

27 Marzo 2015: Dottoressa in 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo.

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