In
questo lavoro ho analizzato da diversi punti di vista il diritto
d'autore, un istituto giuridico che ha il fine di tutelare le opere
di ingegno, ovvero tutte quelle legate alla musica, all'arte, alla
letteratura, al cinema, al teatro e anche alle scienze.
Ho
scelto di occuparmi di questo argomento perché di frequente si pensa
alla musica, al cinema o all'arte in generale come “passatempo”,
dunque il lavoro dell'artista – in qualsiasi ambito adoperi – è istituzionalmente e spesso anche socialmente considerato di poco rilievo. Non a caso la pirateria, ovvero
l'appropriazione totale o parziale di opere d'ingegno, è un fenomeno
sempre più diffuso che non è solo dannoso per il mercato musicale,
cinematografico, ecc., ma è anche un chiaro esempio della poca
considerazione che generalmente si ha nei confronti di questi settori
sebbene la musica, il cinema, i libri e quant'altro caratterizzino la
vita di tutti i giorni di chiunque. Da qui dunque deriva la scelta di
questo argomento, essendo
però una musicologa e non una giurista, la mia analisi non entra
nello specifico della legislazione in materia, di cui pure mi occupo
sebbene in maniera non minuziosamente approfondita, bensì il mio
elaborato si propone di offrire una panoramica del diritto d'autore
nel suo aspetto storico, nella sua interazione con il digitale ed
infine nell'ambito della musica dal vivo, dunque dal recording
al live.
Pertanto
è necessario sottolineare che il diritto d'autore non tutela né
l'idea né l'eventuale supporto materiale che la contiene, bensì la
forma espressiva che l'autore conferisce ad una particolare idea
rendendola percepibile all'esterno, dunque unica in qualche modo.
Questo
diritto e i vari annessi, spettano generalmente all'autore dell'opera
d'ingegno a meno che questa non sia stata commissionata da terzi o
realizzata per soggetti pubblici o privati che non perseguono scopo
di lucro. All'autore vengono attribuiti diritti morali come il
diritto di paternità e il
diritto di integrità dell'opera,
che hanno il fine di tutelare la reputazione dello stesso e diritti
patrimoniali affinché egli possa trarre un guadagno dalle proprie
creazioni. I primi sono irrinunciabili,
imprescrittibili e intrasmissibili e possono essere esercitati anche
da eventuali eredi, i secondi invece hanno durata limitata, ovvero
tutta la vita dell'autore più settant'anni dopo la sua morte alla
fine dei quali l'opera diventa di pubblico dominio.
Ma
il diritto d'autore, rispetto ad altri istituti giuridici, è una
conquista piuttosto recente. Un iniziale interesse a tutelare le
opere d'ingegno, infatti, si sviluppa solo nel XV Secolo con la
nascita della stampa e solo in ambito letterario, ma bisogna
attendere il 1710 con lo Statute Of Anne emanato dalla Regina
D'Inghilterra per ottenere una prima vera legislazione in materia di
Copyright che, solo nell'Ottocento, ha iniziato ad occuparsi anche
del settore musicale.
In
Italia la Legge 22
aprile 1941, n. 633 sul
diritto d'autore attribuisce in via esclusiva alla SIAE (Società
Italiana Autori ed Editori) fondata nel 1882, la funzione di
protezione ed esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. In
Italia la SIAE è tuttora l'ente di riferimento in materia di
Copyright; assume la gestione di un'opera d'ingegno solo quando i
titolari del diritto d'autore le affidano volontariamente le proprie
opere, iscrivendosi mediante domanda di associazione o mandato e
pagando un bollettino per ogni nuova opera.
Nel
corso della recente storia della “musica leggera” e dei vari
supporti materiali che l'hanno caratterizzata – dai vinili, alle
compact cassette fino ai CD-Rom –, si sono progressivamente
verificati svariati casi di elusione del diritto d'autore che hanno
raggiunto livelli molto alti nello sviluppo di Internet e in
particolare del cosiddetto Web 2.0 in cui tutti gli utenti possono
condividere e fruire dei contenuti molto più facilmente. Questo è
dovuto alla presenza sempre più diffusa di programmi e siti web
facilmente accessibili che permettono di scaricare illegalmente la
musica – così come anche altre opere d'ingegno – rendendo la
pirateria un fenomeno sempre più presente e problematico. Inoltre
Internet, per la sua caratteristica di fenomeno planetario che
collega tutti i computer connessi ad una rete da ogni parte del
mondo, non ha una legislazione univoca in quanto non sottostà a
nessuna sovranità nazionale; pertanto nonostante le varie revisioni
apportate alla Convenzione di Berna e quella di Roma e i risultati
raggiunti con la pubblicazione del “Libro Verde” in cui viene
affrontato il tema del diritto d'autore e le sue sfide con il
digitale, non vi sono ancora esiti soddisfacenti per garantire a
pieno la tutela del Copyright sul web.
Ma
accanto ai numerosi programmi di pirateria, vi sono anche svariate
piattaforme che hanno il fine di supportare il mercato della musica e
i diritti degli artisti. Uno degli esempi più recenti e fortunati è
il caso di Spotify, programma diffuso in numerosi paesi che nasce con
l'obiettivo di diffonde legalmente un catalogo di musica in continua
espansione, facendo accordi con le grandi Major discografiche e anche
con molte etichette indipendenti, in modo da sostenere sia i grandi
artisti che quelli emergenti mediante un doppio servizio: uno
gratuito in cui la musica è intervallata dalla pubblicità ed un
altro a pagamento che permette ascolti illimitati. Ogni
qualvolta un brano venga riprodotto su Spotify, l'artista ne guadagna
di diritti d'autore in quanto tutta la musica riprodotta è
monitorata; pertanto grazie a questa piattaforma è stato registrato
un calo del download illegale di musica, con poche eccezioni che
vedono, purtroppo, l'Italia tra i paesi in cui il tasso di pirateria
è ancora tra i più alti.
Infine
ho analizzato le varie normative che caratterizzano le esibizioni dal
vivo; queste in Italia sono il risultato di una stratificazione di
leggi emanate nel corso degli anni e volte soprattutto a modificare
le precedenti. Mi sono soffermata in particolare sul
Live Music Act del Regno Unito e sul Decreto Valore Cultura diventato
poi Legge 7 ottobre 2013, n. 112
che è stato influenzato in parte dalla legge inglese, sebbene si
occupi principalmente di garantire una svolta importante per i siti
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia con il “Progetto Pompei”,
di conferire maggiore importanza ai musei italiani e di dare la
possibilità ai giovani di fare un tirocinio nel settore dell'arte e
della cultura. Un elemento importante che accomuna il Live
Music Act
e la Legge Valore
Cultura
è il fine di semplificare la burocrazia per le esibizioni di musica
dal vivo nei locali di fronte ad un pubblico massimo di duecento
persone, dunque non bisogna più ottenere la licenza per organizzare
questo genere di eventi live, però resta comunque necessario avere
alcuni requisiti quali l'agibilità, la licenza di pubblico
spettacolo, i requisiti di pubblica sicurezza previsti dal Testo
Unico e bisogna continuare a pagare il diritto d'autore e quindi, nel
caso specifico dell'Italia, ottenere il permesso dalla SIAE
compilando il programma con tutte le opere eseguite effettivamente
durante l'esibizione che deve essere firmato da tutti gli
associati/mandati SIAE che abbiano preso parte all'esecuzione.
Dunque
eludere il diritto d'autore non significa solo un mancato guadagno
per l'autore a cui appartiene una determinata opera, ma soprattutto
significa non rispettare il lavoro dell'autore stesso e ancora di più
non dare il giusto valore al settore artistico a cui appartiene
l'opera d'ingegno.
Quindi
come vi sentireste se al posto di una canzone scaricata illegalmente,
ad esempio, ci fosse il conto non pagato al ristorante?
27 Marzo 2015: Dottoressa in
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo.
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